Associazione delle Scuole Autonome del Friuli Venezia Giulia

Associazione delle Scuole Autonome del Friuli Venezia Giulia

STATUTO

Art. 1) E' costituita per le finalità di cui all'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 un'associazione denominata "Associazione delle Scuole autonome del Friuli Venezia Giulia", in breve "ASA-FVG".
L'Associazione, che non ha fini di lucro, non può ripartire utili ai partecipanti e deve reinvestire ogni proprio eventuale ricavo, dedotte le spese di gestione, per le proprie finalità.

Art. 2) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3) L'Associazione ha sede in Udine, al Viale Leonardo da Vinci, n. 10, ove è predisposta la Segreteria dell'Associazione, presso la quale è installata una linea telefonica e fax intestata all'Associazione con canoni a carico della stessa.

Art. 4) L'Associazione si propone i seguenti fini:

  • supportare le scuole aderenti nel raggiungimento dei propri fini istituzionali;

  • promuovere la realizzazione ed il rafforzamento dell'Autonomia Organizzativa e Didattica, secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge 59/1997 e dalle successive disposizioni attuative;

  • promuovere scambi e sinergie tra le scuole, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;

  • promuovere e sostenere iniziative di formazione del personale;

  • promuovere e sostenere tutte le iniziative utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali delle scuole, secondo il criterio della sussidiarietà;

  • stipulare accordi e convenzioni con enti esterni pubblici e privati;

  • stabilire rapporti e promuovere incontri e convenzioni con interlocutori istituzionali, e cioè con il Ministero della Pubblica Istruzione nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con la Regione e con gli Enti Locali, e con gli altri Enti pubblici e privati;

  • promuovere rapporti con le forze politiche ed associative e le Organizzazioni Sindacali;

  • promuovere l'immagine della scuola presso l'opinione pubblica;

  • assumere su mandato la rappresentanza legale delle scuole aderenti in tutte le sedi contrattuali, giudiziali ed extragiudiziali.

Art. 5) All'Associazione delle Scuole autonome del Friuli Venezia Giulia possono essere associati fin dall'atto della sua prima costituzione tutti gli Istituti di istruzione e le Istituzioni educative statali e paritarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Per la successiva adesione all'Associazione occorrerà:

  1. la presentazione di una domanda mediante scrittura privata autenticata dal legale rappresentante dell'Istituto scolastico, con dichiarazione espressa di accettazione integrale dello statuto dell'Associazione delle Scuole autonome del Friuli Venezia Giulia;

  2. copia della delibera di adesione del Consiglio d'Istituto, di Circolo, di Amministrazione dell'Istituzione scolastica richiedente;

  3. attestazione di versamento quota associativa.

L'adesione all'Associazione è rinnovata di anno in anno, entro e non oltre il trenta settembre con il versamento del contributo annuale associativo di cui all'art. 6) dello Statuto.

Art. 6) L'importo del contributo annuale associativo potrà essere annualmente modificato con deliberazione del Consiglio direttivo. Detti contributi saranno versati in un conto corrente bancario intestato all'Associazione delle Scuole autonome del Friuli Venezia Giulia, che servirà per finanziare l'attività compiuta dall'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. dai contributi annuali e speciali degli associati;

  2. da eventuali concorsi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni ed altri Enti Pubblici e Privati;

  3. da eventuali contributi e donazioni anche di carattere privato;

  4. dai finanziamenti ricevuti per le attività svolte nell'ambito delle sue finalità.

Art. 7) L'Associazione, su delibera del Consiglio direttivo, potrà richiedere a ciascun associato un'anticipazione per le spese straordinarie, da ratificare successivamente in Assemblea.

Art. 8) Lo scioglimento dell'Associazione delle Scuole autonome del Friuli Venezia Giulia potrà avvenire con deliberazione unanime dell'Assemblea degli associati, per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale nel caso che l'Associazione non riesca ad operare o nel caso in cui dovesse venire a mancare, a seguito di recessi o esclusioni, la pluralità degli associati.
In caso di scioglimento, l'Assemblea degli associati o il singolo associato superstite provvederà alla nomina di un liquidatore il quale liquiderà l'attivo ed il passivo dell'Associazione, facendo il riparto dell'uno e dell'altro in proporzione dei contributi dei singoli associati. Nel caso di mancato accordo sulla nomina del liquidatore, questa sarà affidata al Presidente del Tribunale della Provincia in cui ha sede l'Associazione.

Art. 9) Ciascun associato può recedere dall'Associazione mediante dichiarazione scritta di recesso con raccomandata con avviso di ricevimento da notificare alla Segreteria dell'Associazione entro e non oltre il trenta settembre di ciascun anno.
Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio successivo alla data della notifica.

Art. 10) In caso di gravi inadempienze degli obblighi assunti verso l'Associazione, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può escludere l'associato inadempiente dopo averlo diffidato a far cessare l'inadempienza entro un congruo termine.
L'associato escluso potrà proporre appello al Collegio dei Probiviri avverso il provvedimento di esclusione entro trenta giorni.

Art. 11) In caso di esclusione, l'associato non ha diritto al rimborso delle quote di partecipazione versate.

Art. 12) Sono organi dell'Associazione delle Scuole autonome del Friuli Venezia Giulia:

  1. l'Assemblea Generale degli associati;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Probiviri.

Art. 13) Fanno parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione i rappresentanti legali o loro delegati, debitamente autorizzati, degli Istituti e delle Istituzioni educative che risulteranno appartenere all'Associazione delle Scuole autonome del Friuli Venezia Giulia alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.
Nell'Assemblea ciascun associato non potrà essere rappresentato da altro socio, ma da un delegato appartenente al suo Istituto o alla sua Istituzione educativa. La delega dovrà essere resa in forma scritta.
Spetta all'Assemblea in seduta ordinaria:

  1. ratificare le anticipazioni di cui all'Art. 7;

  2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

  3. nominare i membri del Consiglio Direttivo;

  4. nominare il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

  5. nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;

  6. promuovere azioni di responsabilità nei confronti del Presidente e di altri membri del Consiglio direttivo;

  7. deliberare a maggioranza degli aventi diritto la decadenza del Presidente e la nomina contestuale del suo successore. In questo caso tutti gli organi cessano dalle loro funzioni e si rinnovano nella stessa seduta.

Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria:

  1. deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

  2. approvare le modifiche allo Statuto.

Nelle sedute dell'Assemblea Generale relative all'azione di responsabilità nei confronti del Presidente o di altro membro del Comitato direttivo, i soggetti nei confronti dei quali si procede non hanno diritto di voto.

Art. 14) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo. Funge normalmente da Segretario dell'Assemblea, il Segretario del Consiglio Direttivo dell'Associazione o, in sua assenza, un soggetto nominato dal Presidente. Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni dell'Assemblea, tanto in seduta ordinaria che straordinaria, potranno effettuarsi anche mediante videoconferenza, a condizione che possano essere identificati gli intervenuti e gli stessi possano intervenire in contemporanea e che il verbale relativo possa essere contestualmente firmato dal Presidente e dal segretario in uno stesso luogo.

Art. 15) L'Assemblea Generale è convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per lo svolgimento degli altri oggetti di sua competenza. Può essere convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta la metà più uno degli associati per gli adempimenti di competenza entro quindici giorni dalla richiesta di convocazione.
La convocazione avverrà con lettera raccomandata, o tramite fax, presso la sede di ciascun associato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 16) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è necessaria la maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione, l'assemblea è valida con la maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti purché superiore a due.
E' sempre necessaria però la maggioranza dei voti degli associati per le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione del presente Statuto.

Art. 17) Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente che lo presiede e da un numero pari di Consiglieri da un minimo di otto ad un massimo di dodici, nominati dall'Assemblea Generale. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. La carica è rinnovabile. I membri del Consiglio direttivo operano nei confronti dell'Associazione secondo le regole del mandato. Sono eleggibili tutti i legali rappresentanti degli Istituti scolastici e delle Istituzioni educative membri dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Segretario.
Quando per dimissioni o per altro motivo, il Consiglio direttivo perda uno dei suoi membri si provvederà alla sua sostituzione entro un mese ad opera dello stesso Consiglio direttivo, fino alla convalida della nomina operata dall'Assemblea Generale alla sua prima adunanza. I sostituti, nel caso di convalida della nomina, rimarranno in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti in carica i sostituiti e sono rieleggibili. 

Art. 18) Al Consiglio direttivo spetta:

  1. deliberare la misura della quota associativa;

  2. proporre all'Assemblea generale le modifiche dello statuto;

  3. redigere il bilancio preventivo e consuntivo;

  4. deliberare sulle voci di spesa;

  5. provvedere alla gestione del patrimonio;

  6. proporre all'Assemblea generale la collocazione della sede dell'Associazione delle Scuole autonome del Friuli Venezia Giulia che può essere modificata per rendere più funzionale il servizio;

  7. provvedere all'ammissione di nuovi aderenti all'Associazione;

  8. resistere, sostenere qualsiasi lite o procedimento contenzioso innanzi alle giurisdizioni ordinarie o speciali;

  9. provvedere a tutto quanto occorre per l'amministrazione dell'Associazione ed il conseguimento dei fini istituzionali e che non sia di spettanza dell'Assemblea generale o del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezione di sorta.
Alle riunioni del Consiglio direttivo viene esclusa ogni forma di delega.

Art. 19) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o, entro cinque giorni, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.
In entrambi i casi la convocazione, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, dovrà avvenire con lettera raccomandata o a mezzo fax alla sede di ciascun componente, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Solo in caso di estrema urgenza il tempo di convocazione può essere ridotto a ventiquattro ore.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno entro il trentuno marzo, il trenta giugno ed il trentuno dicembre. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria almeno la presenza della metà più uno dei membri oltre al Presidente o di un membro del Consiglio, avente diritto di voto, suo delegato. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei membri presenti.
I componenti del Consiglio direttivo e in particolare il Presidente hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio direttivo pena esclusione automatica dalla carica nel caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. Il decaduto verrà sostituito nella prima seduta successiva, purché indetta quindici giorni dopo la decadenza.
I componenti del Consiglio direttivo, ad eccezione del Presidente, non possono essere rappresentati nelle adunanze del Consiglio.
Il verbale delle deliberazioni del Consiglio direttivo sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed è il rappresentante legale dell'Associazione. Ne ha anche la rappresentanza in giudizio. Opera nei confronti dell'Associazione secondo le regole del mandato. E' eletto dall'Assemblea Generale, resta in carica tre anni ed è rieleggibile unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o altra causa che determini la decadenza dalla carica del Presidente, il membro più anziano per età del Consiglio Direttivo dovrà provvedere entro dieci giorni alla convocazione dell'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Presidente.
Il suo voto prevale in caso di parità in tutte le riunioni.
Le dimissioni del Presidente, immediatamente esecutive, danno luogo alla decadenza di tutti gli organi e lo obbligano a convocare l'Assemblea Generale.

Art. 22) Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione :

  1. provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo;

  2. provvedere alla convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio direttivo;

  3. sottoscrivere eventuali convenzioni con Enti ed Istituzioni, deliberate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea Generale, ed ogni altro atto che interessi l'amministrazione, potendo il Consiglio direttivo conferirgli altresì la facoltà di fissare le condizioni ed i patti dei contratti stessi.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal membro più anziano del Consiglio direttivo.

Art. 23) Spetta al Segretario dell'Associazione:

  1. provvedere a sottoscrivere mandati e reversali;

  2. provvedere a spedire i mandati di pagamento e a riscuotere le somme dovute all'Associazione;

  3. provvedere alla tenuta dei libri contabili ed alla conservazione di tutti gli elementi utili alla rendicontazione;

  4. provvedere alla stesura materiale del bilancio di previsione e consuntivo sulla base delle indicazioni e di quanto redatto dal Consiglio direttivo.

Art. 24) L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura sarà presentato all'Assemblea Generale degli associati il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario in corso ed il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, redatti dal Consiglio direttivo.
Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Adunanza dell'Assemblea Generale per l'approvazione dei bilanci questi dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Associazione delle Scuole autonome del Friuli Venezia Giulia perché possano essere visionati dagli associati.
Il bilancio preventivo contiene le proposte di utilizzo dei contributi annuali e speciali associativi deliberati. Il bilancio consuntivo deve restare nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo.
In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo i membri del Consiglio direttivo ed il Presidente devono rimettere il mandato salva l'azione di responsabilità nei loro confronti.
In caso di mancata approvazione del bilancio preventivo i membri del Consiglio direttivo ed il Presidente rimettono il mandato.

Art. 25) Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea Generale alla sua prima adunanza. La carica è triennale ed è rinnovabile. E' composto da tre membri estranei all'Associazione ed ha il compito di decidere, in veste di amichevole compositore le controversie che dovessero sorgere fra i singoli associati e l'Associazione o fra gli associati stessi per rapporti associativi.

Art. 26) Il giudizio del Collegio dei Probiviri è assoluto ed inappellabile.
Il lodo, emanato per iscritto, dovrà essere depositato negli atti associativi e l'istruttoria sarà fatta secondo le forme che i probiviri determineranno.

Art. 27) Per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia di Associazione.

 


Vietato copiare testi e contenuti di questo sito in qualunque modalità e su qualunque supporto senza autorizzazione scritta.
Dillo ad un amico • Web Design by GP Contatta il webmasterInformativa sulla Privacy